Taglio non autorizzato del bosco: come calcolare la prescrizione per la sanzione amministrativa
Il termine prescrizionale dell’azione sanzionatoria inizia a decorrere solo dal momento in cui le condizioni di danneggiamento siano state volontariamente eliminate dal danneggiante ovvero la condotta sia stata resa impossibile dalla perdita incolpevole della disponibilità del bene
Lo sradicamento di piante e ceppaie e il taglio non autorizzato del bosco sono violazioni ambientali permanenti. E, in materia di danno ambientale, la condotta antigiuridica consiste nel mantenimento dell’ambiente nelle condizioni di danneggiamento, sicché il termine prescrizionale dell’azione sanzionatoria inizia a decorrere solo dal momento in cui tali condizioni siano state volontariamente eliminate dal danneggiante ovvero la condotta sia stata resa impossibile dalla perdita incolpevole della disponibilità del bene.
Questi i punti fermi fissati dai giudici (sentenza numero 8296 del 2 aprile 2026 della Cassazione) a fronte del contenzioso originato da due sanzioni amministrative pecuniarie – per un totale di quasi 20mila euro – inflitte da una ‘Unione di Comuni’ ad un ‘Consorzio’ per violazioni accertate dal Corpo Forestale dello Stato, con due distinti verbali, e consistenti in un taglio di alberi difforme da quello autorizzato.
In generale, gli illeciti amministrativi comportanti alterazioni ambientali sono caratterizzati da permanenza, destinata a perdurare sino a quando non venga eliminata la situazione di antigiuridicità rappresentata dalla suddetta alterazione, cioè fino a quando lo stato dei luoghi non venga ripristinato.
A fronte dello specifico episodio, in Tribunale è stata respinta l’ipotesi, avanzata dal ‘Consorzio’, della prescrizione, e ciò in ragione della ravvisata natura permanente delle violazioni. In Appello, invece, sono state accolte le obiezioni sollevate dal ‘Consorzio’ e sono state qualificate le violazioni in esame quali illeciti istantanei ad effetti permanenti, ritenendo, quindi, maturata la prescrizione quinquennale in considerazione del lasso di tempo ultra quinquennale tra le condotte illecite e il giorno della notifica delle sanzioni.
Di parere opposto, invece, i magistrati di Cassazione, i quali ‘censurano’ il pronunciamento d’Appello, pronunciamento secondo cui gli illeciti in esame, da qualificare come illeciti istantanei ad effetti permanenti, sarebbero estinti per prescrizione quinquennale, vista la decorrenza di un termine maggiore di cinque anni tra quando sono stati notificati i verbali di contestazione e la data di notificazione delle sanzioni, non risultando, peraltro, atti interruttivi.
Ma, obiettano i giudici di Cassazione, in Appello si è trascurato che lo sradicamento di piante e ceppaie e il taglio non autorizzato del bosco sono violazioni ambientali permanenti.
In sostanza, gli illeciti amministrativi comportanti alterazioni ambientali sono caratterizzati da permanenza, destinata a perdurare sino a quando non venga eliminata la situazione di antigiuridicità rappresentata dalla suddetta alterazione, cioè, fino a quando lo stato dei luoghi non venga ripristinato . Quindi, in materia di danno ambientale, la condotta antigiuridica consiste nel mantenimento dell’ambiente nelle condizioni di danneggiamento, sicché il termine prescrizionale dell’azione di risarcimento inizia a decorrere solo dal momento in cui tali condizioni siano state volontariamente eliminate dal danneggiante ovvero la condotta sia stata resa impossibile dalla perdita incolpevole della disponibilità del bene.