Ladro beccato in un garage mentre prova a rubare la vettura lì parcheggiata: è tentato furto in abitazione

Decisivo il riferimento alla nozione di pertinenza, che è luogo che, sebbene non riconducibile alla nozione di privata dimora in senso stretto, si qualifica per esserne una estensione che ne presenta i tratti fondamentali, costituiti dalla non apertura al pubblico, dalla non accessibilità a terzi intrusi senza il consenso del titolare

Ladro beccato in un garage mentre prova a rubare la vettura lì parcheggiata: è tentato furto in abitazione

Beccato in un garage mentre sta provando a rubare la vettura lì lasciata in sosta: legittima la condanna per tentato furto in abitazione.
Questa la valutazione compiuta dai giudici (sentenza numero 1758 del 15 gennaio 2026 della Cassazione), alla luce della ratio della norma, cioè l’esigenza di rafforzamento della tutela dei luoghi privati in cui si svolgono atti della vita privata, purché in stretta correlazione con una privata dimora.
Scenario dell’episodio è la città di Roma. Lì un uomo, in possesso di tronchesine da elettricista, viene beccato all’interno di un garage, la cui serranda elettronica pare palesemente forzata, e all’arrivo degli uomini delle forze dell’ordine viene colto accanto alla vettura presente nel garage mentre egli ha in mano una chiave per svitare bulloni.
Con rapidi accertamenti si appura che proprietario di automobile e proprietario del garage (e della relativa casa) sono la stessa persona.
Inevitabile lo strascico giudiziario, con l’uomo sotto accusa che viene condannato in Appello per tentato furto in abitazione.
Sulla catalogazione della condotta è centrato il ricorso proposto in Cassazione dalla difesa. Per il legale, difatti, è illogico parlare di tentato furto in abitazione, poiché il suo cliente ha agito all’interno di un ‘box auto’.
Per i magistrati di Cassazione, però, è impossibile sollevare dubbi in merito alla condanna emessa in Appello.
Innanzitutto perché è accertata la condotta tenuta dall’uomo sotto processo, a fronte di elementi di fatto inequivoci. Come appurato tra primo e secondo grado, difatti, l’uomo è stato trovato in possesso di tronchesine da elettricista all’interno di un garage, la cui serranda elettronica era palesemente forzata, e all’arrivo degli uomini delle forze dell’ordine è stato colto accanto alla vettura presente nel garage mentre egli aveva in mano una chiave per svitare bulloni, e, inoltre, alcuni attrezzi – come, ad esempio, una smerigliatrice –, di proprietà della persona offesa, cioè l’intestatario della vettura, erano stati spostati dalla loro originaria collocazione, messi a terra e preparati per l’asporto.
Palesemente illogica e inverosimile, quindi, la giustificazione addotta dall’uomo, il quale ha sostenuto di essersi introdotto nel garage per consumare sostanza stupefacente, di cui non è stata rinvenuta traccia, anche perché l’assunzione di sostanza stupefacente può dar luogo al più ad un illecito amministrativo e non ha logica alcuna commettere, quantomeno, una violazione di domicilio, un reato, per evitare una sanzione amministrativa, osservano i giudici di Cassazione, né potrebbe ritenersi giustificato il possesso di una tronchesina per elettricista per ragione di sicurezza.
Per chiudere il cerchio, infine, i magistrati di Cassazione ribadiscono la corretta della visione adottata in Appello, visione che ha portato a catalogare l’episodio oggetto del processo come tentato furto in abitazione.
In premessa, viene richiamato il Codice Penale, che riconduce al delitto di furto in abitazione anche quello commesso nelle pertinenze di un luogo destinato, in tutto o in parte, a privata dimora. E ciò vale anche per una condotta posta in essere in relazione ad un garage, trattandosi di bene pertinenziale a servizio di una privata dimora.
Certo, rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare (compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale), riconoscono i giudici, ma è altrettanto vero che la norma – che punisce chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto, mediante introduzione in un edificio o in un altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di una privata dimora – intende tutelare non solo la privata dimora in sé, ma anche i luoghi che ne costituiscono la pertinenza. Peraltro, se la norma avesse inteso circoscrivere la tutela alla sola privata dimora, sarebbe stata del tutto ultronea la previsione specifica relativa alla pertinenza, che, ove avesse presentato i requisiti della privata dimora, sarebbe rientrata già nel concetto, appunto, di privata dimora e non sarebbe quindi stata necessaria l’aggiunta ad essa relativa, tenuto conto che si è in ambito penale e non civilistico, aggiungono i giudici.
Peraltro, la nozione di pertinenza, valevole nell’ottica del furto in abitazione, non coincide con quella civilistica, non richiedendo essa l’uso esclusivo del bene da parte di un solo proprietario.
Piuttosto, essa si fonda sul rapporto di strumentalità e complementarietà funzionale esistente rispetto al bene principale, ai fini del quale è necessario che il bene accessorio arrechi una utilità al bene principale, come appunto nel caso del garage che assolve a tale funzione, essendo strumentale e complementare all’abitazione dello stabile in cui insiste. Infine, la nozione di pertinenza deve essere, piuttosto, accostata alla nozione di appartenenza, sicché elemento caratterizzante è quello della strumentalità, anche non continuativa e non esclusiva, del bene alle esigenze di vita domestica del proprietario.
In definitiva, la pertinenza è luogo che, sebbene non riconducibile alla nozione di privata dimora in senso stretto, si qualifica per esserne una estensione che ne presenta i tratti fondamentali, costituiti dalla non apertura al pubblico, dalla non accessibilità a terzi intrusi senza il consenso del titolare. Perciò, il furto di un bene sito all’interno della pertinenza ha in sé maggiore offensività rispetto al furto semplice – equiparata ex lege a quella del furto in privata dimora – perché si tratta di luogo in cui si svolgono pur sempre atti della vita privata, che, sebbene non costituenti atti di vita intima e familiare propri dell’abitazione, sono comunque una estrinsecazione della sfera privata domestica.
In conclusione, la ratio della norma è da rinvenire nell’esigenza di rafforzamento della tutela dei luoghi privati in cui si svolgono atti della vita privata, purché in stretta correlazione con una privata dimora. Ne discende che nella fattispecie in esame, essendo emerso – avendolo affermato anche la persona offesa – che il garage in cui si è introdotto l’uomo sotto processo, in cui era tra l’altro parcheggiata l’autovettura della persona offesa (risultata essere la detentrice anche dell’abitazione che insiste nello stesso stabile) –, è un bene di pertinenza dell’immobile – stante la presenza del requisito soggettivo dell’appartenenza di entrambi al medesimo soggetto, nonché del requisito oggettivo della contiguità, anche solo di servizio, tra i due beni – nessun dubbio sussiste in ordine alla assoggettabilità del garage in questione al disposto normativo del reato di furto in abitazione.

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