Catena corta, poca acqua, poco cibo e tanto caldo per i cani: condannato il padrone
Illogico, secondo i giudici, sostenere che la condotta catalogabile come maltrattamento di animali debba essere connotata, per essere penalmente rilevante, dal dolo specifico
Cani tenuti ad una catena di appena due metri, con poca acqua e poco cibo, e sottoposti alla calura estiva: legittima la condanna del padrone, colpevole di maltrattamento di animali.
Questa la valutazione compiuta dai giudici (sentenza numero 4332 del 3 febbraio 2026 della Cassazione) alla luce della vicenda svoltasi in provincia di Fermo.
Sotto accusa finisce un uomo, messo nei guai dalle precarie, a dir poco, condizioni dei suoi otto cani. E quanto accertato dalle forze dell’ordine, che hanno provveduto anche al sequestro delle povere bestie, è sufficiente, secondo i giudici di merito, per addivenire ad una pronuncia di condanna per maltrattamento di animali, con pena fissata in Appello in 6 mesi di reclusione.
I giudici di secondo grado non usano giri di parole: l’uomo ha sottoposto, senza necessità, gli otto cani di sua proprietà – due dei quali deceduti, dopo l’avvenuto sequestro, a causa delle condizioni in cui si trovavano – a fatiche ed a comportamenti insopportabili in ragione delle loro caratteristiche etologiche. In particolare, è risultato che gli animali, legati ad una catena avente la lunghezza di circa due metri, erano sottoposti ai rigori climatici – l’elevata calura estiva –, in assenza di un’adeguata somministrazione di acqua e di cibo.
Secondo la difesa, però, la condotta presa in esame è, semmai, catalogabile come mero abbandono di animali, poiché è ravvisabile, a carico dell’uomo, esclusivamente una ipotesi di condotta colposa consistita nell’avere, per negligenza od imperizia, omesso di assicurare alle bestie di sua proprietà le opportune cure, di fatto lasciandole in istato di abbandono.
Sempre su questa linea, poi, la difesa sostiene sia mancato anche l’elemento della crudeltà che, per le sue connotazioni soggettive, trattandosi di dolo specifico, costituisce il criterio di discrimine fra le due ipotesi criminose: l’una – abbandono di animali – caratterizzata dalla natura colposa, l’altra – maltrattamento di animali – caratterizzata dalla sua natura dolosa.
Questa visione viene però respinta dai magistrati di Cassazione, pur essi riconoscendo che effettivamente le due disposizioni, pur presentando degli innegabili tratti comuni – entrambe, infatti, vedono come corpo del reato un animale le cui condizioni di mantenimento da parte del soggetto appaiono contrarie alle naturali caratteristiche zoologiche della bestia e risultano essere cagione di sofferenza per essa –, sono tuttavia segnate da profonde differenze: la prima e più evidente attiene alla stessa tipologia criminosa delle due differenti ipotesi, trattandosi in un caso, quello dell’abbandono di animali, di una contravvenzione (sia pure, per determinati versi, atipica) mentre l’altra, quella di maltrattamento di animali, delinea un delitto. E da ciò consegue che l’elemento soggettivo tipico della prima ipotesi di reato sarà la colpa, mentre per il secondo si imporrà la prova del dolo.
Entrando nei dettagli, poi, i giudici osservano che nella struttura del reato di maltrattamento di animali – reato si intende integrato allorché un soggetto detenga un animale in condizioni incompatibili con la sua natura tali da determinarne gravi sofferenze – l’elemento soggettivo della colpa appare relegato al profilo della incompatibilità delle condizioni in cui si trova la bestia con le proprie caratteristiche naturalistiche e con la conseguente determinazioni di gravi sofferenze (le quali, ad esempio, potrebbero anche derivare, a mero titolo di esempio, dalla ignoranza da parte del soggetto di quali siano le adeguate condizioni di mantenimento di una determinata specie animale) ma non certo in relazione alla condizione di essere detentore della bestia, che, invece, deve formare oggetto di corretta rappresentazione da parte del soggetto e della sua consapevole volontà, di tal che, in ordine a questo elemento, l’atteggiamento soggettivo del soggetto – essendo la detenzione dell’animale, presupposto di fatto del reato, riconducibile alla piena previsione e volontà del soggetto – deve essere quello del dolo, a prescindere dalla natura convenzionale del reato.
Pertanto, erra la difesa, secondo i giudici di Cassazione, laddove sostiene che la condotta catalogabile come maltrattamento di animali debba essere connotata, per essere penalmente rilevante, dal dolo specifico. Su questo fronte, difatti, nel precisare che la condotta maltrattante deve essere realizzata per crudeltà o senza necessità, il legislatore, lungi dal delineare, anche in relazione alla prima locuzione utilizzata, una finalità, ulteriore rispetto all’evento, che il soggetto intenda perseguire attraverso la propria condotta, ha semplicemente inteso delineare un requisito della condotta che deve essere posta in essere o in assenza di una qualche rilevante necessità (essendo sufficiente una valutazione che, in sede di prudente bilanciamento dei valori in giuoco, renda necessario, in quanto si tratta di valore recessivo, il sacrificio di quello inerente al benessere dell’animale) oppure tramite un comportamento crudele, tale essendo, in realtà, qualunque condotta che, in assenza di un’adeguata giustificazione, cagioni all’animale delle lesioni o sia tale da infliggergli delle sevizie, ovvero a costringerlo a subire comportamenti o vedersi imposte fatiche o lavori che siano insopportabili per le sue caratteristiche etologiche.
Analizzando la vicenda oggetto del processo, nella condotta del padrone dei cani – il quale indubbiamente ha tenuto gli animali da lui posseduti in condizioni palesemente in contrasto con la loro naturale indole, trattandosi di otto cani trattenuti da vincoli aventi la lunghezza di circa due metri, che sicuramente ne limitavano la possibilità di movimento nello spazio, di tal che essi non solo erano costretti a rimanere nelle immediate vicinanze delle deiezioni da loro stessi periodicamente depositate sul terreno entro il ristretto ambito che la lunghezza del vincolo che li astringeva consentiva loro di frequentare, ma erano anche impossibilitati di trovare refrigerio rispetto alla calura estiva (i fatti sono stati accertati nel mese di agosto in condizioni di temperatura pari a 37 gradi centigradi) in assenza di zone d’ombra raggiungibili ed in assenza di acqua e cibo a loro disposizione – è non solo sicuramente ravvisabile la caratteristica della assenza di qualsivoglia necessità ma è anche riscontrabile, in tale senso ravvisandosi pienamente la integrazione del delitto a lui contestato e non della semplice condotta contravvenzionale, la sussistenza della incompatibilità dello stato in cui le bestie erano tenute con una possibile sopportabilità da parte loro.
Peraltro, a carico delle bestie sono state anche inferte lesioni fisiche, atteso che i cani versavano in condizione di disidratazione e di malnutrizione (tanto avanzata che due degli esemplari in questione, pur sottratti allo stato in cui si trovavano, sono deceduti poco dopo), condizione che, senza incertezze, è fonte, per chi la subisca in grado elevato, di malattia del corpo, non diversamente da quella che possa derivare dalla soluzione anatomica di continuità dei tessuti corporei ovvero da altro processo patologico, comportando essa un complessivo, ancorché auspicabilmente transeunte, severo decadimento della funzionalità degli organi dell’individuo che ad essa sia andata incontro, chiariscono i giudici di Cassazione.
Tirando le somme, l’accertamento del tipico evento descritto dalla disposizione che sanziona il delitto – la insopportabilità, derivante anche dalla subita lesione fisica, delle condizioni cui gli animali sono esposti – rende evidente che, nel caso in esame, la condotta attribuita al padrone degli otto cani va ricondotta alla ipotesi del reato di maltrattamento di animali.